1. Le associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti competenti ai controlli ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, possono denunciare fatti commessi in violazione alle disposizioni di cui alla medesima legge e chiedere l'inibizione o la sospensione dell'attività in oggetto.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti commessi in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge.